Cenni storici

In applicazione del can. 537 del Codice di Diritto Canonico, con il presente Decreto dispongo i seguenti adempimenti da parte di tutte le parrocchie:

  1. In ogni parrocchia sia costituito il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici (C.P.A.E.) entro il 31 dicembre 1985;
  2. Dal 1° gennaio 1986 il C.P.A.E. dovrà agire nell’osservanza delle Norme del Codice di Diritto Canonico riguardanti l’amministrazione dei Beni Ecclesiastici …

Era l’undici del mese di ottobre 1985, quando Mons. Antonio Mistrorigo, allora Vescovo di Treviso,  emanava questo decreto (il n. 75/85 per gli appassionati dei numeri), con il quale veniva istituito, appunto, il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici.

Il can. 537 del Codice di Diritto Canonico recita infatti: “In ogni Parrocchia vi sia il Consiglio per gli Affari Economici che è retto, oltre che dal Diritto universale, dalle norme date dal Vescovo diocesano; in esso i fedeli, scelti secondo le medesime norme, aiutino il parroco nell’amministrazione dei beni della Parrocchia, fermo restando il disposto del can. 532” secondo il quale “il Parroco rappresenta la Parrocchia, a norma del Diritto, in tutti i negozi giuridici nei limiti e modalità dell’amministrazione ordinaria, a meno che non abbiano ottenuto prima permesso scritti dall’Ordinario”.

Cos’è il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici e quali compiti ha.

Il CPAE è dunque l’organo di collaborazione dei fedeli con il Parroco nella gestione economica parrocchiale, per la migliore e corretta gestione comunitaria dei beni. In concreto, il Consiglio ha il compito di:

  • curare la conservazione e manutenzione degli edifici, attrezzature, mobili e arredi e di quanto appartiene alla Parrocchia, usando particolare premura per il patrimonio artistico e storico;
  • esaminare e dare il proprio parere su contratti, progetti, preventivi, piani di finanziamento e di impiego di capitali, sul movimento del personale in servizio di attività parrocchiali;
  • condividere con il Parroco l’impegno di provvedere alle esigenze economiche della comunità parrocchiale (in particolare dell’equo sostentamento del clero), al giusto compenso del personale religioso e laico comunque impegnato in attività liturgiche e pastorali, all’adempimento degli obblighi assicurativi e previdenziali oltre che legislativi e fiscali della parrocchia;
  • esaminare e firmare i bilanci preventivi e consuntivi annuali dell’amministrazione parrocchiale;
  • farsi attento e sensibile alle esigenze degli organismi interparrocchiali e diocesani per contribuire adeguatamente al loro funzionamento a vantaggio di tutta la Chiesa diocesana.

Composizione, poteri e funzionamento

Il C.P.A.E. si compone di almeno tre membri proposti dal Parroco, dopo una conveniente consultazione all’interno del Consiglio Pastorale Parrocchiale, competenti in questioni di carattere economico. A tali competenze devono essere comunque unite – come requisiti indispensabili – integrità morale e comunione ecclesiale. La durata dell’incarico è quinquennale, eventualmente riconfermabile per un altro quinquennio. Costoro vengono nominati dall’Ordinario diocesano, il quale, per giustificati motivi, può scegliere anche persone diverse da quelle presentate.

I membri del C.P.A.E. hanno voto consultivo, non deliberativo. Il loro parere è obbligatorio, anche se non vincolante, per i bilanci annuali e per tutti gli atti di straordinaria amministrazione che dovranno essere sottoposti all’esame del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici.

Ogni membro ha il dovere di partecipare alle riunioni, di giustificare le eventuali assenze e di compiere il suo incarico con la diligenza del buon padre di famiglia.

Il C.P.A.E. presenta annualmente al Consiglio Pastorale Parrocchiale il bilancio consuntivo annuale e porta a conoscenza di tutta la Comunità le componenti essenziali dello stesso, rendicontando l’utilizzo delle offerte fatte dai fedeli laici ed indicando le iniziative opportune per l’incremento delle risorse necessarie alla realizzazione delle attività pastorali.

La sua “missione”

Il C.P.A.E. trova le sue origini nella dimensione comunitaria e partecipativa di tutti i fedeli, presbiteri e laici, alla vita della Chiesa, sviluppatasi a partire dal Concilio Vaticano II. Anche nella Chiesa, come nell’esperienza laica, è necessario mantenere una giusta posizione spirituale e materiale nei confronti dei beni per riuscire a vivere in coerenza con la fede professata. E perciò stesso il C.P.A.E. trova la sua prima ragione di esistere nel servizio offerto a tutta la Comunità di fedeli nell’amministrare con competenza i suoi beni, non prima però di aver maturato una coscienza veramente ecclesiale, che impegna a fare proprie le necessità della Chiesa, comprese quelle materiali. La Chiesa, appunto! Cioè, tutti noi, fedeli laici e presbiteri.

Ciò nonostante non esiste un rapporto diretto tra l’efficacia dell’azione pastorale e la dotazione dei mezzi economici. Il primato è sempre riservato al messaggio evangelico che l’efficienza economico-organizzativa non deve mai appannare. Di più, risulta necessario operare con estrema sobrietà, attuare scelte improntate all’essenzialità per non generare contraddizioni tra annuncio ed atteggiamenti.

Il senso di responsabilità nella gestione dei beni, come la trasparenza e la precisione con cui viene condotta la gestione, sono valori che non possono essere disattesi, ai quali la Comunità riserva peraltro costante attenzione.

«Se il Signore non costruisce la casa,
invano si affaticano i costruttori» (Sal 127)

Ogni 5 anni il Vescovo rinnova i CPAE (Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici) di ogni parrocchia della diocesi, eleggendo personalmente i membri che  lo costituiranno. Ognuno dei componenti è indicato dal parroco, riconoscendone l’idoneità per prudenza e sapienza in materia di economia e finanza.  I consiglieri nell’atto di riunirsi e nell’espletare il loro compito godono di un particolare dono dello Spirito Santo: il dono del Consiglio. Riuniti, essi sono strumenti nelle mani dello Spirito, che anche in questo aspetto  guida la Chiesa.

Se l’operare del Consiglio si rivolge immediatamente al Parroco, il destinatario ultimo è la comunità tutta e l’obiettivo che si prefigge è innanzitutto far sì che la Provvidenza  sia riconosciuta e che la comunità tutta manifesti quel genuino senso di gratitudine per la provvidenza che Dio, Padre della famiglia parrocchiale, non fa mai mancare.

Quella Provvidenza poi va amministrata con saggezza e prudenza, perché sia un bene a servizio del Vangelo. Gesù ha sì detto: «Nessuno può servire a due padroni… non potete servire a Dio e a mammona» (Mt 6,24) (e questo vale ancor di più per una comunità cristiana), ma la disponibilità economica, che non deve diventare una ricchezza accumulata, non è mai stata demonizzata da Gesù. L’arte di servirsi dei beni economici, di servire con i beni economici e non di servire il bene economico, facendolo così divenire l’unica ricchezza, non è sempre facile. Neanche per una comunità e il suo parroco.

Un grave compito del CPAE per i prossimi anni sarà, assumendo l’indirizzo della CEI e del nostro vescovo, riconoscere che anche attraverso una comprensione e gestione evangelica dell’economia  si esplica l’impegno urgente di “Educare alla vita buona del Vangelo”. Il progetto educativo cristiano deve essere capace di far sì che anche l’economia diventi parte integrante di quel processo che conduce alla vita buona del Vangelo.

L’umanità delle nuove generazioni deve essere educata ad una economia evangelica, alternativa all’economia mercantile. “Educare alla vita buona del vangelo” è anche sottrarre la generazione presente e quelle future a quella visione individualistica della vita che spinge all’accumulo e al consumo egoistico, a quel sempre più diffuso concepire l’economia riferita all’individuo, alla capitalizzazione delle risorse in un orizzonte individuale.

CONSIGLIO PARROCCHIALE PER GLI AFFARI ECONOMICI

STATUTO

(Emanato dal Sinodo Diocesano Udinese V – 1988)

Natura

Art. I

Il consiglio parrocchiale per gli affari economici (CPAE), costituito dal parroco in attuazione del can. 537 del codice di diritto canonico. è l’organo di collaborazione dei fedeli con il parroco nella vita della parrocchia. per garantire una migliore e corretta gestione comunitaria dei beni ecclesiastici.

Art. 2

Questo organismo è distinto dal consiglio pastorale parrocchiale e opera secondo la propria competenza. fissata in questo statuto. Infatti, mentre il CPP affronta la conduzione pastorale globale della parrocchia, il CPAE è in aiuto del sopradetto consiglio, per individuare e mettere in opera gli strumenti e le strutture di cui la pastorale parrocchiale necessita. Occorre perciò che tra i due consigli ci sia la massima collaborazione ed un ordinato coordinamento. Per questo i due organismi sono collegati. in modo ordinario, mediante la presenza di diritto di almeno un consigliere in ambedue i consigli.

Finalità

Art. 3

Scopo specifico del CPAE è di coadiuvare il parroco con il suo parere e con la sua opera nell’ammini‐strazione economica della parrocchia (can. 1280), tenendo conto, sia pure nel pieno rispetto di eventuali intenzioni degli offerenti, dei fini principali dei beni ecclesiastici e cioè l’esercizio del culto, le attività pastorali e caritative (can. 1254. 2) e l’onesto e dignitoso sostentamento del clero e delle persone in servizio parrocchiale.

Compiti

Art. 4

In concreto, il CPAE ha il compito di:

a) curare la conservazione e manutenzione degli edifici, attrezzature, mobili, arredi e di quanto appartiene alla parrocchia. usando particolare premura per il patrimonio artistico e storico:

b) esaminare e dare il proprio parere su contratti, progetti, preventivi, piani di finanziamento e di impiego di capitali, sul movimento del personale in servizio di attività parrocchiali;

c) condividere con il parroco l’impegno di soddisfare le esigenze economiche della comunità parrocchiale, in particolare l’equo sostentamento del clero, il giusto compenso del personale religioso e laico comunque impegnato in attività liturgiche e pastorali, l’adempimento degli obblighi assicurativi e previdenziali del medesimo e di altri obblighi legislativi e fiscali dell’ente parrocchia;

d) esaminare e firmare i bilanci preventivi e consuntivi annuali dell’amministrazione parrocchiale, copia dei quali deve essere trasmessa al consiglio diocesano per gli affari economici entro il mese di marzo di ogni anno;

e) farsi attento e sensibile alle esigenze degli organismi interparrocchiali e diocesani. in particolare degli istituti previsti dal CDC, can. 1274, per contribuire adeguatamente al loro funzionamento a vantaggio di tutta la chiesa diocesana.

Composizione

Art. 5

Il CPAE si compone di almeno tre membri proposti dal parroco, dopo una conveniente consultazione all’interno del consiglio pastorale parrocchiale e con persone competenti in problemi economici; essi vengono nominati dall’Ordinario diocesano, il quale, per giusti motivi, può scegliere anche persone diverse da quelle presentate.

Art. 6

Presidente di diritto del CPAE è il parroco o l’amministratore parrocchiale, essendo il legale rappresentante della parrocchia a norma del CDC. can. 532.

Possono essere membri designati o cooptati. sempre con nomina dell’Ordinario diocesano, i vicari parrocchiali e i presidenti di particolari organismi esistenti in parrocchia.

 Art. 7

Le persone designate devono avere una discreta competenza amministrativa e a questa unire, come requisiti indispensabili, integrità morale e comunione ecclesiale: non devono essere legate da parentela con il parroco (can. 492.3); essi prestano il loro servizio gratuitamente.

Art. 8

Si considera dimissionario il consigliere che, senza alcuna giustificazione, manchi a tre sedute consecutive.

Art. 9

I membri nominati durano in carica cinque anni; possono essere riconfermati per un altro quinquennio, secondo quanto è prescritto all’art. 5.

Poteri e funzionamento del Consiglio

Art. 10

I membri hanno voto consultivo, non deliberativo. In esso tuttavia si esprime la collaborazione responsabile dei fedeli, richiesta dai canoni 127 e 212, 3 del codice di diritto canonico, per cui il parroco deve ricercarne e ascoltarne attentamente il parere: non può discostarsene, se non per seri motivi: è tenuto a servirsene, ordinariamente, come valido strumento per l’amministrazione della parrocchia. Il loro parere è obbligatorio, anche se non vincolante, per i bilanci annuali e per tutti gli atti di straordinaria amministrazione, da sottoporre all’esame del consiglio diocesano per gli affari economici, corredati dal relativo verbale, regolarmente sottoscritto.

Art. 11

Le riunioni, almeno tre ogni anno, sono convocate, presiedute e dirette dal parroco; uno dei membri fungerà da segretario e redigerà diligentemente i verbali. Esse sono valide con la presenza di almeno metà più uno dei consiglieri.

Art. 12

Ogni membro del CPAE ha il dovere di partecipare alle riunioni, di giustificare le eventuali assenze e di compiere il suo incarico con la diligenza di un buon padre di famiglia (cf. can 1284).

Art 13

Nella prima riunione il presidente porterà a conoscenza di tutti i membri del consiglio l’inventario completo dei beni mobili e immobili e la reale situazione economico‐finanziaria della parrocchia (can. 1283, 2).

Art. 14

I registri di contabilità sono tenuti normalmente dal parroco, che può farsi coadiuvare da uno dei consiglieri. Per le pratiche amministrative prescritte dalla legge civile si consiglia di affidarsi ad un ufficio di consulenza esperto in materia.

Art. 15

I depositi in denaro, i conti correnti bancari e postali, le azioni, i titoli di credito, devono essere sempre intestati a: PARROCCHIA Dl…. RAPPRESENTATA DAL PARROCO PRO TEMPORE….., e mai a persone private.

Art. 16

I verbali del consiglio, redatti su apposito registro, devono portare la sottoscrizione del parroco e del segretario del consiglio stesso e debbono essere approvati nella seduta successiva. Tutti i registri e libri contabili, tutti i documenti amministrativi e i verbali del consiglio devono essere conservati nell’ufficio o archivio parrocchiale. Essi sono soggetti alla visita canonica a norma del codice di diritto canonico  (cann.555,4; 1276: 1287).

Informazioni alla comunità parrocchiale

Art. 17

Il CPAE presenta al consiglio pastorale parrocchiale il bilancio consuntivo annuale e porta a conoscenza di tutta la comunità le componenti essenziali dello stesso; inoltre dà il rendiconto dell’utilizzazione delle offerte fatte dai fedeli e indica anche le opportune iniziative per l’incremento delle risorse necessarie per la realizzazione delle attività pastorali e per il sostentamento del clero parrocchiale.

Rinvio a norme generali

Art. 18

Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento si applicheranno le norme del codice di diritto canonico vigente.

Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici per gli anni 2018-2023

  • Don Marco Zanobini
  • Beli Domenico
  • Borgogni Giovanni
  • Fabbrini Franco
  • Gucci Stefano